IVA agevolata per l’acquisto di dispositivi medici anche per i dentisti: cosa dice il decreto Rilancio?
  • 09 febbraio 2021
L’articolo 124 del Decreto Rilancio ha introdotto l’IVA agevolata al 5% almeno fino alla fine del 2021 per l’acquisto di mascherine e degli altri dispositivi medici e di protezione individuali considerati necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, individuati nei seguenti beni (riportiamo tale e quale):

1. Ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva; 

2. monitor multiparametrico anche da trasporto; 

3. pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale; 

4. tubi endotracheali; 

5. caschi per ventilazione a pressione positiva continua; 

6. maschere per la ventilazione non invasiva; sistemi di aspirazione; 

7. umidificatori; 

8. laringoscopi; 

9. strumentazione per accesso vascolare; 

10. aspiratore elettrico; 

11. centrale di monitoraggio per terapia intensiva; 

12. ecotomografo portatile; 

13. elettrocardiografo; 

14. tomografo computerizzato; 

15. mascherine chirurgiche; 

16. mascherine Ffp2 e Ffp3; 

17. articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione, calzari e soprascarpe, cuffie copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici; 

18. termometri; 

19. detergenti disinfettanti per mani; 

20. dispenser a muro per disinfettanti; 

21. soluzione idroalcolica in litri; 

22. perossido al 3 per cento in litri;

23. carrelli per emergenza; 

24. estrattori RNA; 

25. strumentazione per diagnostica per COVID19; 

26. tamponi per analisi cliniche; 

27. provette sterili; 

28. attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo.

Di questi, alcuni dispositivi e apparecchiature (li abbiamo indicati in grassetto per comodità) sono di sicuro interesse per lo studio dentistico, che si trova nella condizione di risparmiare parecchio denaro proprio grazie alla riduzione dell’aliquota IVA dal 22% al 5%.

Ricordiamo anche che per lo studio dentistico l’IVA sui prodotti non è detraibile, bensì deducibile, e rappresenta quindi un costo economico. Il decreto permette quindi al dentista di risparmiare circa il 17%, ovvero una quantità di denaro non indifferente, soprattutto se parliamo di apparecchiature costose la Cone Beam Computed Tomography (CBCT) o il riunito.

Il punto che ha lasciato perplessi molti è: ma in qualità di dentista, ho diritto alla riduzione dell’IVA?
 

Un dubbio lecito (con una risposta molto chiara)

Mentre non ci può essere alcun dubbio su consumabili e presidi quali mascherine, abbigliamento protettivo e disinfettanti, indispensabili per la profilassi all’interno dello studio odontoiatrico, molti odontoiatri si sono onestamente chiesti se avessero davvero diritto alla riduzione dell’IVA per i tomografi computerizzati. Tecnicamente, infatti, la CBCT è una tomografia computerizzata, ma di certo il suo uso non è necessario per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Un dubbio che si è esteso ai fornitori stessi, che in diversi casi si sono rifiutati di applicare l’aliquota ridotta.

A tutti gli effetti il decreto lasciava alcune zone d’ombra, che sono state chiarite nella circolare dell’Agenzia delle Entrate 26/E, nella quale vengono chiariti gli ambiti di applicazione.

Senza riportare pedissequamente articoli e oscuri linguaggi burocratici, ci limitiamo a sottolineare alcuni passaggi molto importanti, che dovrebbero fugare ogni dubbio sulla legittimità del diritto alla riduzione dell’IVA anche per gli odontoiatri.

Nel paragrafo 1 (Ambito applicativo) troviamo un passaggio importante, alla base del dubbio di cui sopra:

“Non può tuttavia escludersi che alcuni dei beni in commento possano prestarsi a usi e impieghi diversi da quello sanitario. Le soluzioni idroalcoliche, ad esempio, possono essere cedute anche per finalità cosmetiche o alimentari e in tali casi la relativa cessione non potrà usufruire del regime di favore di cui all’articolo 124. La finalità della cessione è in genere desumibile dall’acquirente e dal suo settore di attività.”

La circolare parla chiaro: qua non si distingue tra medici o odontoiatri, bensì tra finalità sanitarie in opposizione a finalità cosmetiche o alimentari.

Il passaggio sopra citato sarebbe da solo sufficiente a derimere ogni dubbio, ma il documento dell’Agenzia delle Entrate qualche pagina più avanti ci dà ulteriori motivi per stare tranquilli: nel chiarimento riguardante le attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo leggiamo nella tabella che sono previste anche le poltrone per dentisti.

Dal momento che lo studio dentistico non è certo un ospedale da campo non ci sentiremmo di consigliare di richiedere la riduzione per l’IVA per un riunito, ma la sua inclusione in quanto attrezzatura sanitaria lascia dedurre che le CBCT, in quanto attrezzature per la Tomografia Computerizzata, rientrino a pieno titolo all'agevolazione.

Ad ogni modo, a dare definitiva conferma c’è il paragrafo 2.10, che riportiamo integralmente:
 

2.10 Prodotti utilizzabili sia con riferimento a casi di COVID-19 che con riferimento ad altri casi

Poiché ci sono dei prodotti per sala operatoria utilizzabili sia ai fini COVID19 che con riferimento ad altri casi in terapia intensiva, in sala operatoria o per la chirurgia in generale, si chiede di chiarire quali beni rientrano nell’ambito applicativo dell’articolo 124.

Risposta L’elenco dei prodotti che beneficiano “a regime” dell’aliquota IVA del 5 per cento è stato inserito dal legislatore nel corpo del Decreto IVA, mediante l’aggiunta del n. 1-ter.1 alla Parte II –bis della Tabella A. Di conseguenza si ritiene che a partire dal 1° gennaio 2021, i beni ivi espressamente indicati non possano ricevere un trattamento differente se acquisiti per qualunque finalità sanitaria, stante l’impossibilità di determinare con criteri oggettivi la specifica destinazione di contrasto al COVID-19 e alle pandemie in generale.

La frase riportata in grassetto dichiara al di là di ogni ragionevole dubbio (e fino a prova contraria) che l’applicazione dell’Agevolazione IVA è applicabile anche agli studi odontoiatrici.

Per concludere, i dubbi dei colleghi di categoria erano assolutamente leciti, ma in questo caso l’Agenzia delle Entrate ha prodotto un documento molto chiaro, che lascia poco spazio a fantasiose interpretazioni.
 

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