In questo momento di crisi, che ha conseguenze economiche pesanti su tutti i settori produttivi, il Governo cerca di fornire un aiuto concreto a tutte le imprese italiane attraverso una Cassa Integrazione in deroga speciale.
Al netto delle considerazioni puramente speculative sull’attuabilità e la completezza di quanto previsto dal
decreto legge n. 18 del 2020, vediamo di fare un poco di chiarezza sul tema e quali possibilità ci sono per il settore dell’odontoiatria.
Cos’è la Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD)
La CIGD è, molto semplicemente, un intervento straordinario di
integrazione salariale a sostegno di tutte le imprese che non si trovano nella possibilità di ricorrere agli strumenti ordinari.
In termini generali,
la CIGD spetta a tutti i lavoratori subordinati di imprese, piccoli imprenditori e cooperative sociali, e viene concessa dalla regione o provincia autonoma sulla base di quanto previsto volta per volta dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Questo significa che – a fronte di particolari eventi quali (cit.
Decreto 1 Agosto 2014, n 83473)
situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'imprenditore o ai lavoratori; situazioni aziendali determinate da condizioni temporanee di mercato; crisi aziendali; ristrutturazione o riorganizzazione –
anche gli studi dentistici tradizionali, gli studi associati e le S.r.l. odontoiatriche possono accedere agli strumenti integrativi.
L’emergenza COVID, tuttavia, non ha nulla a che fare con un “normale” evento straordinario. Viviamo un particolare momento storico che cambierà la vita di tutti, tale da indurre a misure eccezionali, quali la quarantena e la sospensione di tutte le attività non urgenti e differibili.
Il Governo ha quindi emanato un decreto legge ad hoc, chiamato anche DECRETO CURA ITALIA che inizia a
definire le misure anti-crisi per imprese, professionisti e lavoratori.
Ciò significa che il decreto
apre la strada a diversi interventi in via di attuazione, tra cui la CIGD, i cui effetti reali si vedranno quanto meno fra qualche settimana.
Il fatto che ci siano dei tempi tecnici per definire e attuare le misure anti-crisi, specialmente in un momento in cui
tutti i settori sono trasversalmente in grande difficoltà, non dovrebbe quindi stupire ma si dovrebbe quantomeno
guardare con fiducia ai provvedimenti che il Governo cerca di attuare nel bene di tutti.
Cosa prevede la Cassa Integrazione in Deroga COVID-19
L’articolo 22 e relativi commi del decreto 18/2020 prevede la CIGD come tutela residuale applicabile ai datori di lavoro del settore privato per i quali non trovino applicazione le tutele ordinarie. Da notare inoltre che la
CIG in deroga è diversa rispetto a quella ordinaria.
In questo caso, il Governo permette alle regioni e provincie autonome di riconoscere
un massimo di 3.293 milioni di euro per l’anno 2020 come integrazione salariale ai dipendenti per la durata della sospensione del rapporto di lavoro per un
periodo non superiore alle 9 settimane per i lavoratori dipendenti
regolarmente assunti precedentemente al 23 febbraio 2020.
Inoltre, le imprese e aziende con più di 5 dipendenti potranno accedere alla CIGD solo dopo che la regione di riferimento avrà concluso accordi con le organizzazioni sindacali più rappresentative a livello sindacale.
Visti i tempi tecnici di attuazione, il trattamento sarà
retroattivo dal 23 febbraio 2020, e sarà l’INPS stessa a pagare direttamente i beneficiari.
Come si accede alla Cassa Integrazione in Deroga
Al momento, l’iter completo è complesso e non ancora completamente definito, anche se le varie parti – Ministeri, Regioni e Sindacati – stanno lavorando febbrilmente per arrivare alla fase operativa:
non sono ancora stati resi noti i criteri di ripartizione del budget totale (3 miliardi e mezzo di euro) tra le Regioni. Inoltre, le singole Regioni devono emanare un decreto che
definisce le modalità di recepimento e distribuzione delle risorse a loro assegnate. Una volta emanato i decreti regionali, effettuate le verifiche da parte del Ministero e trasmessi gli stessi all’INPS, le organizzazioni sindacali sigleranno gli accordi necessari affinché le imprese con più di 5 dipendenti possano accedere al beneficio (quelle con meno di 5 dipendenti non dovranno aspettare).
A questo punto, l
e singole Regioni metteranno a disposizione le piattaforme telematiche attraverso le quali i datori di lavoro faranno richiesta di CIGD per i propri dipendenti. Stabilito l’elenco dei beneficiari, la Regione provvederà a inviare all’INPS l’elenco degli aventi diritto ed erogherà le risorse ai beneficiari con effetto retroattivo al 23 febbraio 2020.
Sintetizzando, per i datori di lavoro il processo è in realtà abbastanza semplice:
una volta presentata la documentazione e la richiesta alla propria Regione, attraverso la piattaforma telematica, bisognerà attendere l’elenco dei beneficiari. Per i datori con meno di 5 dipendenti non sarà nemmeno necessario aspettare l’accordo tra Sindacati e Regione.
Una questione di tempo
È abbastanza evidente che l’intero processo – che noi abbiamo solo accennato per sommi capi, non essendo questa la sede per entrare nel merito della legislazione – potrebbe richiedere del tempo. Nel frattempo
è opportuno che ogni datore di lavoro, di propria iniziativa, faccia il possibile per attivare tutti gli strumenti ordinari di flessibilità, tra cui (ma non solo) la fruizione di permessi e ferie residue nei termini previsti dalla legge. Chiedersi o meno se questo sarà criterio per l’accesso alla CIGD (come previsto dal Comma 8, Art. 2 del
Decreto 1 agosto 2014, n. 83473) rimane comunque un esercizio speculativo, dal momento che questa situazione non ha nulla di normale.
Come datori di lavoro, avete la responsabilità di attivare tutte le forme di protezione aziendale possibile, per proteggere gli interessi dei vostri dipendenti e del vostro studio, nella speranza che l’intervento dello Stato sia il più tempestivo possibile.